49 - Pembrolizumab ai sensi della legge n. 648/1996 per il trattamento perioperatorio di melanoma resecabile stadi IIIb, IIIc, IIId

6 de mar. de 2025 · 2m 44s
49 -  Pembrolizumab ai sensi della legge n. 648/1996 per il trattamento perioperatorio di melanoma resecabile stadi IIIb, IIIc, IIId
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A cura di Monica Variolo (MI)  I pazienti affetti da melanoma in stadio IIIb, IIIc, IIId resecabile, ossia con presenza di malattia in almeno 2 linfonodi, senza evidenza di metastasi...

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A cura di Monica Variolo (MI) 

I pazienti affetti da melanoma in stadio IIIb, IIIc, IIId resecabile, ossia con presenza di malattia in almeno 2 linfonodi, senza evidenza di metastasi a distanza, a oggi sono candidati a intervento chirurgico e a seguire, a trattamento adiuvante.
Questi pazienti presentano un alto rischio di recidiva di malattia locale e a distanza. Recentemente, basandosi sul meccanismo d’azione dei checkpoint inhibitors, alcuni studi stanno valutando l’uso di strategie immunoterapiche in regime neoadiuvante.
Lo studio di fase 2 SWOG S1801, ha randomizzato poco più di 300 pazienti affetti da melanoma in stadio terzo e quarto resecabile, a ricevere pembrolizumab in neoadiuvante e adiuvante o solo in adiuvante, con endpoint principale la sopravvivenza libera da eventi, quali morte, recidiva di malattia, progressione di malattia o tossicità tali da precludere l’intervento o l’inizio della terapia adiuvante.   I risultati pubblicati a marzo 2023 sono stati positivi, mostrando un vantaggio a due anni in termini di sopravvivenza libera da eventi del 23% per i pazienti che hanno ricevuto il pembrolizumab sia prima sia dopo la chirurgia rispetto ai pazienti trattati con sola adiuvante. In questo studio, il profilo di tollerabilità si è dimostrato accettabile, con un’incidenza di eventi avversi di grado 3-4 del gruppo del braccio in esame inferiore rispetto a quella del braccio di controllo.   A gennaio 2025, sulla base di questi risultati, AIFA ha incluso pembrolizumab in setting neoadiuvante e a seguire adiuvante (per un anno complessivo di terapia) nell’elenco istituito ai sensi della legge 648/1996, che permette di erogare un farmaco a carico del SSN, previo parere della commissione scientifica ed economica del farmaco qualora non esista un’alternativa terapeutica valida.

Qual è la rilevanza pratica di questa nuova rimborsabilità?
Nella pratica, questa inclusione risponde alla necessità clinica di offrire un rapido controllo della malattia, aumentando di fatto la sopravvivenza libera da eventi in un gruppo di pazienti considerati ad alto rischio di recidiva e di sviluppo di metastasi a distanza.

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