Anche dopo il c.d. Decreto Cutro il diritto alla tutela della vita privata e famigliare è tutelabile ai sensi dell'8 CEDU
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Sintesi della decisione È illegittimo il provvedimento che rigetta l’opposizione avverso il decreto di espulsione emesso ai sensi dell’art. 13, co. 2, lett. b), TUI (con conseguente invito del Questore...
mostra másÈ illegittimo il provvedimento che rigetta l’opposizione avverso il decreto di espulsione emesso ai sensi dell’art. 13, co. 2, lett. b), TUI (con conseguente invito del Questore a lasciare il territorio dello Stato) e fondato sulla ritenuta inapplicabilità del divieto previsto dall’art. 19, co. 2, TUI nel caso di uno straniero convivente con la moglie naturalizzata cittadina italiana (per la quale il giudice avrebbe rilevato un «difetto del presupposto della nazionalità italiana») e che non avrebbe comprovato la convivenza con gli altri familiari presenti sul territorio (una sorella coniugata con un cittadino italiano e loro figli). Per costante giurisprudenza, la condizione di vita privata e familiare deve essere valutata in concreto, caso per caso, accertando natura ed effettività dei legami personali, da considerarsi preminenti rispetto agli elementi “suppletivi” della durata del soggiorno e dell’integrazione sociale nel territorio nazionale del richiedente, in linea con la nozione ampia di diritto all’unità familiare indicata dalla giurisprudenza della Corte EDU. Anche dopo l’entrata in vigore del DL n. 20/2023, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell’art. 5, co. 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall’art. 8 CEDU e rientra in quel “catalogo aperto” dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria.
Corte di cassazione, sez. I civile, 6 ottobre 2023 n. 28162
impone al giudice di pace, in adempimento dell'obbligo di cooperazione istruttoria, di valutare attentamente acquisendo tutte le informazioni necessarie, l’allegata sussistenza dei divieti di espulsione sanciti dall'art. 19 comma 1, nonché dal comma 1.1. (nel testo vigente "ratione temporis") introdotto dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, dunque anche sotto il profilo del rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata o familiare, e con riferimento al criterio dell'effettivo inserimento sociale in Italia (Cass. 8724/2023).
3.5– Da ultimo si da atto, per completezza, che l'art. 7, comma 1, d.l. 10 marzo 2023, n. 20, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" (c.d. decreto Cutro), convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, ha abrogato il terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. TUI, ma il successivo comma 2 prevede espressamente che alle istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto (13 marzo 2023), ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, «continua ad applicarsi la disciplina previgente».
In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel “catalogo aperto” dei diritti fondamentali (cfr. Cass. Sez. U, 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria.
4. – L'ordinanza impugnata va quindi cassata con rinvio per nuovo esame del ricorso, alla luce dei principi sopra richiamati, oltre che per la statuizione sulle spese del presente giudizio di legittimità.
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Autor | Avv. Fabio Loscerbo |
Organización | Fabio Loscerbo |
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