cosituzione articolo 48
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Descripción
LA NOSTRA COSTITUZIONE Parte seconda - Ordinamento della Repubblica Titolo IV - Rapporti politici Art. 48. Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età....
mostra másParte seconda - Ordinamento della Repubblica
Titolo IV - Rapporti politici
Art. 48.
Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.
Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.[7]
Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.
[7] (Nota all'art. 48, terzo comma).
Comma inserito con l'art. 1 della legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1 (G.U. 20 gennaio 2000, n. 15).
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