costituzione articoli 58-59

20 de sep. de 2016 · 47s
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LA NOSTRA COSTITUZIONE Parte seconda - Ordinamento della Repubblica Titolo I – il Parlamento Art. 58. I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato...

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LA NOSTRA COSTITUZIONE

Parte seconda - Ordinamento della Repubblica
Titolo I – il Parlamento

Art. 58.

I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.
Art. 59.

È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.

Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.
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Autor 100 PASSI MEDIANETWORK
Organización 100 PASSI MEDIANETWORK
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