costituzione articoli 58-59
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Descripción
LA NOSTRA COSTITUZIONE Parte seconda - Ordinamento della Repubblica Titolo I – il Parlamento Art. 58. I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato...
mostra másParte seconda - Ordinamento della Repubblica
Titolo I – il Parlamento
Art. 58.
I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.
Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.
Art. 59.
È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.
Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.
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