costituzione articolo 51
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LA NOSTRA COSTITUZIONE Parte prima - Diritti e doveri dei cittadini Titolo IV - Rapporti politici Art. 51. Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici...
mostra másParte prima - Diritti e doveri dei cittadini
Titolo IV - Rapporti politici
Art. 51.
Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini. [8]
La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.
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