Delegazione di pagamento: Art 1269 c.c.
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Descripción
https://www.youtube.com/channel/UC2i86hMc5XLyTuvHFtSitPA Art. 1269 codice civile. Se il debitore per eseguire il pagamento ha delegato un terzo, questi può obbligarsi verso il creditore, salvo che il debitore l’abbia vietato. Il terzo...
mostra másArt. 1269 codice civile.
Se il debitore per eseguire il pagamento ha delegato un terzo, questi può obbligarsi verso il creditore, salvo che il debitore l’abbia vietato.
Il terzo delegato per eseguire il pagamento non è tenuto ad accettare l’incarico, ancorché sia debitore del delegante. Sono salvi gli usi diversi
Información
Autor | Daniele Bausi |
Organización | Daniele Bausi |
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