Garanzia della solvenza del debitore: art. 1267 c.c.

22 de dic. de 2021 · 4m 30s
Garanzia della solvenza del debitore: art. 1267 c.c.
Descripción

https://www.youtube.com/channel/UC2i86hMc5XLyTuvHFtSitPA Art 1267 codice civile Il cedente non risponde della solvenza del debitore, salvo che ne abbia assunto la garanzia. In questo caso egli risponde nei limiti di quanto ha...

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Art 1267 codice civile
Il cedente non risponde della solvenza del debitore, salvo che ne abbia assunto la garanzia. In questo caso egli risponde nei limiti di quanto ha ricevuto; deve inoltre corrispondere gli interessi, rimborsare le spese della cessione e quelli che il cessionario abbia sopportate per escutere il debitore, e risarcire il danno. Ogni patto diretto ad aggravare la responsabilità del cedente è senza effetto.
Quando il cedente ha garantito la solvenza del debitore, la garanzia cessa, se la mancata realizzazione del credito per insolvenza del debitore è dipesa da negligenza del cessionario nell’iniziale o nel proseguire le istanze contro il debitore stesso.
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Autor Daniele Bausi
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