Senegal – Riconosciuto lo status di rifugiato al richiedente per appartenenza ad un determinato gruppo sociale (minori abbandonati)

18 de oct. de 2023 · 3m 39s
Senegal – Riconosciuto lo status di rifugiato al richiedente per appartenenza ad un determinato gruppo sociale (minori abbandonati)
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Tribunale di Napoli, decreto del 21 settembre 2023 Il Tribunale di Napoli riconosce lo status di rifugiato ad un cittadino senegalese ritenendo le dichiarazioni rese innanzi alla CT attendibili e...

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Tribunale di Napoli, decreto del 21 settembre 2023

Il Tribunale di Napoli riconosce lo status di rifugiato ad un cittadino senegalese ritenendo le dichiarazioni rese innanzi alla CT attendibili e precise, e ribalta così la decisione della Commissione Territoriale che aveva rigettato la domanda di protezione internazionale.   La pronuncia è di particolare interesse in quanto analizza le condizioni del paese di origine, il Senegal rientrante nell’elenco dei paesi di origine sicura, che viceversa la giurisprudenza di merito non ritiene tale, per i soggetti appartenenti ad un determinato gruppo sociale:

“Lo scrutinio della narrazione, inoltre, non può che essere condotto utilizzando le informazioni riguardanti il paese di origine ed il diffuso e consolidato ricorso alla violenza domestica contro i bambini, quale costume radicato in Senegal – ciò che, invece, è stato completamente pretermesso dalla p.a. – seguendo i criteri direttivi di cui all’art. 3 d.lgs. n. 251/2007, nonché le Linee Guida UNHCR in argomento 1. Ciò spinge il Collegio a riconoscere all’attore lo status di rifugiato per appartenenza ad un determinato gruppo sociale, costituito dai minori di età abbandonati, già vittime di persecuzione nel loro paese di origine per via di tale, loro condizione personale“.

Inoltre il Tribunale nel provvedimento specifica come il racconto di violenza, attendibile e dettagliato rientra tra quelli meritevoli di status di rifugiato, non condividendo la decisione della Commissione che annovera il racconto del ricorrente nelle problematiche di vita privata e familiare errando nell’interpretazione normativa: “La Commissione ha rigettato la domanda perché, pur credendo alla sua origine ed alle vicende incentrate sulla violenza domestica subita, ha sostenuto che i fatti relativi non hanno attinenza con la protezione internazionale, piuttosto trattandosi di questioni personali e familiari. Inoltre, non ha creduto al timore di essere ucciso, reputando generica la descrizione delle relative circostanze. Per tali ragioni, non ha rilevato gli elementi necessari al riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria ai sensi dell’art. 14, lett. (a) e (b), d. lgs. 251/2007 ed ha, altresì, escluso che in Senegal vi sia una situazione di violenza generalizzata di cui all’art. 14, lett. (c) d.lgs. 251 cit., non riconoscendo la relativa forma di protezione e neppure la sussistenza di condizioni necessarie al riconoscimento della protezione speciale.
Nel ricorso, parte attrice ha confermato quanto narrato alla p.a., lasciando il proprio racconto invariato. Ha contestato la decisione di diniego, evidenziando la verosimiglianza e la precisione delle sue dichiarazioni“.
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Autor Avv. Fabio Loscerbo
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