TAR EMILIA ROMAGNA - CONVERSIONE DEL PERMESSO DA STUIO A LAVORO - REQUISITI

28 de oct. de 2024 · 3m 28s
TAR EMILIA ROMAGNA - CONVERSIONE DEL PERMESSO DA STUIO A LAVORO - REQUISITI
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N. 01072/2024 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale...

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N. 01072/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
per l'annullamento
- del decreto prot. n. XXX del 31 luglio 2024, comunicato in
pari data al ricorrente, con cui è stato revocato il nulla osta precedentemente
rilasciato in data 21 ottobre 2022 alla conversione del permesso di soggiorno per
motivi di studio, tirocinio o formazione in permesso di soggiorno per lavoro
subordinato.
N. 01072/2024 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - U.T.G. -
Prefettura di Bologna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2024 la dott.ssa Mara
Bertagnolli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. e ravvisati i presupposti
per la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata;
Premesso, in fatto, che:
- il ricorrente è stato destinatario del nullaosta datato 21 ottobre 2022, con cui allo
stesso è stata concessa la conversione del permesso di soggiorno posseduto per
motivi di studio in permesso di soggiorno per motivi di lavoro “considerato che
nella fattispecie sussistono i presupposti per il rilascio del nulla osta ai sensi
dell'articolo 42 del decreto legge 21 giugno 2022 n. 73”. Nell’atto si precisava che
“il presente nulla osta è oggetto di revoca in caso di mancata instaurazione del
rapporto di lavoro e negli altri casi previsti dalla legge”;
- in data 31 luglio 2024, però, gli è stato notificato un atto di revoca del nullaosta
rilasciato, fondato sul parere emesso dall'Ispettorato del Lavoro collegato a una
pretesa non dimostrazione della “continuativa lavorativa”;
Precisato in diritto:
- che la fattispecie è regolata dall’art. 6 del d.lgs. 286 del 1998, il quale prevede che
“Quello rilasciato per motivi di studio e formazione può essere convertito, al di
fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, comunque prima della sua
scadenza, e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero previo
rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti
dall'articolo 26, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro”;
- che l’art. 42 del d.l. n. 73 del 2022, detta, così come chiarito dalla rubrica dello
stesso, norme di “Semplificazione delle procedure di rilascio del nulla osta al
N. 01072/2024 REG.RIC.
lavoro” che stabiliscono delle tempistiche ridotte per il rilascio del nullaosta al
lavoro, fatta salva la revoca laddove gli accertamenti compiuti evidenzino la
presenza, per quanto di interesse, degli elementi ostativi di cui agli articoli 22
(ovvero se i documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode o sono stati
falsificati o contraffatti ovvero qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello
unico per l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il termine di
cui al comma 6, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore);
- che lo stesso nullaosta concesso, indicava come sola causa della possibile revoca
la mancata instaurazione del rapporto di lavoro;
- che al lavoratore straniero non è stata contestata la violazione di tale condizione
risolutiva, ma la mancata dimostrazione della “continuità lavorativa”;
Considerato che nessuna disposizione di legge risulta imporre la “continuità
lavorativa” e, prima ancora, nessuna norma comporta la revoca del nullaosta che ha
condotto all’assunzione nel caso in cui vi sia, dopo l’assunzione, un licenziamento
o un cambiamento di datore di lavoro;
Precisato che l’Amministrazione non risulta aver mai formalmente contestato allo
straniero quanto affermato nella sola memoria depositata in atti, rappresentante
un’inammissibile integrazione della motivazione nel corso del giudizio e cioè la
mancata sottoscrizione del contratto di lavoro;
Ravvisata, dunque, la dedotta inadeguatezza della motivazione dell’avversato
diniego che, dunque, deve essere annullato, rimettendo all’Amministrazione il
riesame dell’istanza formulata dal ricorrente;
Ritenuto, altresì, che le spese del giudizio possano, conseguentemente, trovare
compensazione tra le parti in causa;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima),
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e
per l’effetto annulla l’atto impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti che
N. 01072/2024 REG.RIC.
l’Amministrazione intenderà adottare.
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Autor Avv. Fabio Loscerbo
Organización Fabio Loscerbo
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